Allo scopo di stabilire le modalità per il passaggio dei territori arabi ex-ottomani sotto il controllo britannico e francese, fu creato, in sede di discussioni per il trattato di pace con la Turchia, un nuovo istituto, denominato "mandato". Le caratteristiche di tale istituto sono precisate nell'art. 22 del Patto della Società delle Nazioni, che qui riportiamo. Patto che fa parte del Trattato di Sèvres del 10 agosto 1920.
1. I seguenti principi si applicano alle colonie e ai territori che, in seguito alla guerra, hanno cessato di trovarsi sotto la sovranità degli Stati che li governavano precedentemente e che sono abitati da popoli non ancora in grado di dirigersi da soli nelle condizioni particolarmente difficili del mondo moderno. Il benessere e lo sviluppo di tali popoli costituiscono una missione sacra di civiltà ed è opportuno inserire nel presente Patto garanzie per l'attuazione di tale missione.
2. Il metodo migliore per realizzare praticamente questo principio è di affidare la tutela di tali popoli alle nazioni sviluppate che, date le loro risorse, la loro esperienza o la loro posizione geografica, sono le più idonee ad assumere questa responsabilità e acconsentono ad accettarla; esse eserciterebbero tale tutela in qualità di mandatari e a tutela della Società.
3. Il carattere del mandato deve differire secondo il grado di sviluppo del popolo, la situazione geografica del territorio, le sue condizioni economiche e tutte le altre circostanze analoghe.
4. Alcune comunità, che un tempo appartenevano all'impero ottomano, hanno raggiunto un grado tale di sviluppo che la loro esistenza come nazioni indipendenti può essere riconosciuta provvisoriamente a condizione che i consigli e l'aiuto di un mandatario guidino la loro amministrazione fino al momento in cui esse saranno in grado di guidarsi da sole. Le aspirazioni di queste comunità dovranno essere prese in considerazione anzitutto per la scelta del mandatario.